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Un incidente stradale è spesso fonte di danni e disagi.

Il danneggiato generalmente non conosce le numerose ed a volte contraddittorie norme che regolano i suoi
diritti e non è, dunque, nelle condizioni di farli valere in maniera efficace.
La persona che deve ricevere un risarcimento di danno, quindi, deve spesso percorrere un complesso e
tortuoso itinerario per la tutela dei propri diritti. Spesso, il danneggiato, prima di ottenere quanto gli spetta,
entra in contatto con svariati operatori il cui intervento, a vario titolo, si può rendere necessario: ad esempio
autoriparatori, agenti assicurativi o loro collaboratori, periti, infermieri, medici, Agenti delle Forze
dell’Ordine.
La materia del risarcimento del danno, soprattutto di quelli riguardanti la persona, è materia delicata e di
grande complessità, soggetta a frenetica evoluzione, soprattutto negli ultimi anni, che può essere conosciuta e
trattata solo da un professionista legale che abbia maturato una vasta esperienza ed una approfondita
competenza nel settore. Si tratta di materia spessissimo sconosciuta, sia agli operatori intermedi di cui si è
parlato sopra, sia, e soprattutto, ai cittadini che hanno subito un danno. Questi ultimi, per non correre il
rischio di commettere irreparabili errori, hanno la necessità di affidare i loro interessi ad un legale dotato di
competenza specifica ed esperienza.
Importanti interventi legislativi hanno notevolmente modificato i procedimenti giudiziali e
stragiudiziali relativi al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale.
Il 2 febbraio 2007 è entrato in vigore il nuovo sistema del c.d. indennizzo diretto. La disciplina del
risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità (0-9%)al
conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Qualora  i terzi trasportati subiscano
lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista
dall’articolo 141 del codice delle assicurazioni e, dunque la richiesta di risarcimento dei danni può essere
rivolta alla compagnia di assicurazioni che garantisce il veicolo che li trasportava. Il Terzo trasportato va,
quindi, sempre risarcito se ha subito lesioni in un incidente stradale a prescindere dalla responsabilità dei
conducenti dei veicoli.
La procedura del risarcimento danni con indennizzo diretto non si applica tuttavia nelle ipotesi di incidenti
stradali a causa dei quali la vittima ha subito lesioni considerate gravi (superiori a 9% di invalidità
permanente) ed in tal caso, il danneggiato invia la richiesta di risarcimento del danno alla compagnia di
assicurazione responsabile del sinistro
Lo scopo della procedura di risarcimento diretto dovrebbe essere, in linea di principio, quello di garantire
risarcimenti più rapidi ed equi agli utenti, ma i dubbi sulle sue reali possibilità di funzionamento sono tanti.
Con questo nuovo sistema, infatti, è stato rimesso tutto nelle mani delle compagnie di assicurazione le quali,
come detto, sono interessate a pagare poco o niente. Il regolamento di attuazione prevede addirittura, all’art.
9, che l’assicurazione si adoperi fornendo al danneggiato “supporto tecnico nella compilazione della richiesta
di risarcimento, anche al fine della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e
l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità“. Insomma, dovrebbero
essere le stesse compagnie assicurative a dover assistere il danneggiato, fornendogli in teoria i consigli
migliori per essere tutelato.
Purtroppo non sono rari i casi di persone che si sono avventurate da sole a richiedere il risarcimento dei
propri danni alle compagnie, ricevendone rifiuti o proposte del tutto incongrue, tranne poi vedere
notevolmente aumentate le loro opportunità quando si presentavano con l’assistenza di un professionista e
con la giusta documentazione.