Disclaimer

Disclaimer
Questo sito ha finalità meramente informativa sull’attività dello Studio Legale ed è redatto in conformità con
gli artt. 17 e 35 del nuovo Codice deontologico forense. Lo Studio Legale declina ogni responsabilità
derivante dall’utilizzo delle informazioni contenute nel presente sito web.
Questo sito non è soggetto ad aggiornamento con periodicità regolare, ai sensi dell’ art. 1, c. 3 della L. 7
marzo 2001, n. 62 e non è pertanto soggetto all’obbligo di registrazione presso il Tribunale.

 

INFORMAZIONI PROFESSIONALI
Si riporta di seguito il testo degli articoli 17 e 35 del nuovo codice deontologico forense, in materia di
pubblicità ed informazioni sullìesercizio della professione:

ARTICOLO 17: INFORMAZIONI SULL’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ PROFESSIONALE
1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività
professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e
professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere
trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non
comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione
professionale.

ART. 35 – DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE
1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per
rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza,
facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli,
denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività
professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione
dello studio e l’Ordine di appartenenza.
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di
materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante
avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale 1 L’articolo
è stato modificato con delibera del Consiglio nazionale forense del 22 gennaio 2016, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 3 maggio 2016, n. 102, all’esito delle procedure di consultazione di cui

all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del
Consiglio nazionale forense del 22 gennaio 2016. Con la predetta delibera del 22 gennaio u.s. il Consiglio
nazionale forense ha provveduto: – a modificare il comma 1, inserendo l’inciso: «quali che siano i mezzi
utilizzati per rendere le stesse»; – a sopprimere i commi 9 e 10; – a rinumerare, di conseguenza, i commi 11
e 12. Il testo precedente del comma 1 così recitava: «1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività
professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo
in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.». I commi soppressi così
recitavano: «9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri
senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati
alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del
contenuto del sito stesso. – 10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito,
che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che
mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.» CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA pagina 15 di 32 abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o
direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte
dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento,
ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti
assistite, ancorché questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della
professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.